Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30311 - pubb. 14/12/2023

Conto corrente con apertura di credito, ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti e prescrizione

Appello Roma, 06 Novembre 2023. Pres. Thellung de Courtelary. Est. Tucci.


Rapporti bancari – Conto corrente – Apertura di credito – Ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti – Eccezione di prescrizione



La deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione, determinato da un'apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto.


Essendosi al cospetto di un contratto di conto corrente stipulato anteriormente all'entrata in vigore - dall’1 gennaio 1994 - del T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993), per il quale, quindi, non vi era obbligo di forma scritta, deve trovare applicazione il principio secondo cui, perché vi sia apertura di credito in conto corrente, rileva la pattuizione - generalmente formale, ma pur sempre realizzabile per "facta concludentia" - di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive.


Poiché, peraltro, tale obbligo può emergere dallo stesso contegno della banca nella gestione del conto, ne discende che la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile nemmeno costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente.


Nel contratto di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione, può essere addirittura sollevata, per la prima volta, in appello, in quanto è la stessa proposizione dell'eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito soddisfatto semplicemente con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare.


Contribuiscono a provare l’esistenza di un fido anche in assenza di forma scritta i seguenti elementi:
- L’indicazione negli estratti conto di un “fido”;
- L’addebito di “spese gestione affidamenti”;
- Comunicazioni in merito a “le spese per la gestione degli affidamenti”;
- L’indicazione che il tasso debitore è quello applicato sull’apertura di credito mentre in precedenza è indicata solo la sigla a.c.
L’applicazione di un unico tasso debitore da cui correttamente dedurre che non vi sia stato sconfinamento dal fido.
Risulta contrario all’id quod plerumque accidit il fatto che un conto sia stato del tutto privo di affidamento per un lungo periodo di tempo (nel caso concreto ben undici anni per poi divenirlo solo nel 2000 e solo da quando la banca ha iniziato ad indicarlo negli estratti conto. (Giampaolo Morini) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Giampaolo Morini


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