Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29603 - pubb. 05/08/2023

La Cassazione interviene sul tema controverso della prova della legittimazione del cessionario di crediti in blocco ex art. 58 TUB

Cassazione civile, sez. I, 20 Luglio 2023, n. 21821. Pres. Genovese. Est. Dongiacomo.


Cessioni blocco - Legittimazione del cessionario - Prova



In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova.


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