Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29740 - pubb. 20/09/2023

Sul divieto imposto alle società assicuratrici di compiere operazioni estranee all'oggetto sociale

Cassazione civile, sez. III, 12 Luglio 2023, n. 19970. Pres. Graziosi. Est. Gorgoni.


Imprese assicuratrici - Contratto autonomo di garanzia - Divieto di compiere operazioni ex artt. 130 del r.d. n. 63 del 1925 e 5 della l. n. 295 del 1978 - Conseguenze - Nullità dell'atto per contrarietà a norma imperativa - Fondamento - Fattispecie



Il divieto imposto alle società assicuratrici di compiere operazioni estranee all'oggetto sociale, previsto dagli artt. 130 del r.d. n. 63 del 1925 e 5 della l. n. 295 del 1978 (nel testo applicabile "ratione temporis"), comporta la nullità, per contrarietà a norma imperativa, del contratto autonomo di garanzia, prestato dalla compagnia assicuratrice, essendo inderogabili i limiti imposti dal legislatore all'attività extrassicurativa consentita, in quanto posti a tutela dell'interesse generale di non dilatare l'area del rischio imprenditoriale cui tali imprese sono esposte e consentire un più agevole controllo su di esse da parte delle autorità di vigilanza. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza impugnata che, pur ritenendo che la polizza fideiussoria a copertura dell'anticipato esborso dell'Iva, prestata ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, costituisse un contratto autonomo di garanzia, aveva respinto l'eccezione di nullità per violazione delle norme citate). (massima ufficiale)




Testo Integrale