Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30239 - pubb. 05/12/2023

Gestione portafogli, obblighi informativi e onere della prova

Cassazione civile, sez. I, 21 Settembre 2023, n. 27015. Pres. De Chiara. Est. Mercolino.


Contratto di gestione patrimoniale – Art. 24 TUF – Obbligo di attenersi alle caratteristiche di gestione pattuita


Contratto di gestione patrimoniale – Modificazione strategia d’investimento – Art. 1711 c.c. – Esclusione


Contratto di gestione patrimoniale – Inadempimento obblighi informativi da parte dell’intermediario finanziario – Art. 23 TUF – Nesso causale – Presunzione legale



Gli obblighi previsti dall’art. 24 TUF per il servizio di gestione portafogli comprendono quello di attenersi alle caratteristiche della gestione pattuita con il cliente ed alle istruzioni dallo stesso impartite circa le operazioni da compiere.


Le caratteristiche della linea di investimento preventivamente concordata con il cliente (tra le quali il grado di rischio, il benchmark, modalità utilizzazione degli strumenti derivati, ricorso alla leva finanziaria) costituiscono il parametro fondamentale cui l’intermediario deve attenersi nell’esecuzione del rapporto, nonché un termine di raffronto indispensabile ai fini della valutazione della diligenza del suo comportamento. Di conseguenza, l’intermediario non è autorizzato a variare di propria iniziativa ed all’insaputa dei clienti le caratteristiche della strategia d’investimento della linea di gestione prescelta.


La modificazione della strategia d’investimento concordata con il contratto di gestione patrimoniale non è riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 1711 c.c., per la cui configurabilità non è sufficiente che, nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, il mandatario si sia discostato dalle istruzioni impartitegli dal mandante, ma è necessario che egli abbia perseguito uno scopo diverso da quello prefissosi dal mandante, e con esso incompatibile.


L'art. 23, comma sesto, del d.lgs. n. 58 del 1998, disponendo che “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”, ha introdotto una presunzione legale di sussistenza del nesso causale, ricollegabile all'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, per effetto della quale l'intervenuto accertamento dell'inosservanza dei predetti obblighi dispensa l'investitore dalla prova della riconducibilità del danno subìto al comportamento dell'intermediario, ponendo a carico di quest'ultimo l'onere di dimostrare di non aver potuto evitare il danno, nonostante l'uso della specifica diligenza richiesta (cfr. Cass., Sez. I, 11/11/2021, n. 33596; 28/07/2020, n. 16126; 17/04/2020, n. 7905). (Giovanni Cedrini, Luca Zamagni e Andrea Gattei) (riproduzione riservata)



Segnalazione degli Avv.ti Giovanni Cedrini, Luca Zamagni e Andrea Gattei - Axiis Network Legale


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