Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30814 - pubb. 12/03/2024

Patrocinio a spese dello Stato: riduzione delle spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione

Cassazione civile, sez. II, 08 Febbraio 2024, n. 3606. Pres. Manna. Est. Criscuolo.


Patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione del compenso al giudice - Opposizione dell’Avvocato contro il provvedimento che liquida il compenso - Applicabilità della riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Fondamento



In tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza, ma senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 155 del 2002 in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso. (massima ufficiale)




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