Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29834 - pubb. 04/10/2023

Opposizione a decreto ingiuntivo: decisione sulla provvisoria esecuzione all’esito di udienza anteriore a quella regolata dal novellato art. 183 c.p.c.

Tribunale Bologna, 21 Settembre 2023. Est. Costanzo.


Opposizione a decreto ingiuntivo - Riforma Cartabia - Decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione - Modalità



L’art. 648 c.p.c. non è stato modificato dalla riforma Cartabia ed il riferimento alla «prima udienza» - introdotto con la novella del 2013 proprio a confermare la possibilità, e di regola la doverosità, dell’adozione di un provvedimento sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione sin dal primo contatto tra parti e giudice ed anche anteriormente al formarsi delle barriere preclusive di merito e istruttorie - non impone oggi un esclusivo richiamo all’udienza ex art. 183 c.p.c. così come disciplinata dalla riforma Cartabia.


La nuova disciplina processuale, in assenza di contrarie indicazioni, non è dunque di ostacolo ad una decisione sull’istanza ex art. 648 c.p.c. resa all’esito di una udienza anteriore a quella regolata dal novellato art. 183 c.p.c. (alla quale si riferiscono, tra gli altri, gli artt. 171-bis e 172-bis c.p.c.); è dunque possibile, così come lo era nei procedimenti instaurati prima del 1° marzo 2023, assumere allo stato degli atti, ossia quando non sono ancora compiutamente maturate le preclusioni assertive e istruttorie, una decisione che conceda o neghi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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