Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27224 - pubb. 04/05/2022

Inclusione delle polizze collegate al finanziamento nel calcolo usura e conseguenze della nullità per superamento della soglia

ABF Napoli, 12 Gennaio 2022, n. 779. Pres. Carriero. Est. Dolmetta.


Usura – Clausole di salvaguardia – Conseguenze in punto di riparto dell’onere probatorio – A carico della banca predisponente

Usura – Errata metodologia di calcolo – Nullità – Rilevabilità d’ufficio – Divieto di non liquet

Usura – Voci di costo – Spese di assicurazione collegate al finanziamento – Inclusione nel calcolo ai fini della rilevazione del superamento della soglia

Usura – Superamento del tasso soglia – Conseguenze della nullità – Restituzione di tutti gli oneri e spese



L’inserimento nel contratto predisposto dalla banca di una c.d. clausola di salvaguardia, con cui l’intermediario si impegna a far sì che le condizioni economiche del contratto si intendono convenute e applicate entro i limiti delle soglie rilevanti ai fini dell’usura, porta in capo all’intermediario il relativo onere probatorio, sovrapponendosi alla violazione della norma imperativa l’assunzione di uno specifico obbligo contrattuale (seppur riproduttivo di un divieto di legge).

Ai fini della rilevazione dell’usura, l’utilizzo, da parte del cliente-ricorrente, di una metodologia di calcolo diversa da quella indicata nelle Istruzioni della Banca d’Italia non può valere per il concreto riscontro del superamento del tasso soglia, essendo unico obbligo per l’agire imprenditoriale degli intermediari quello di conformarsi alle disposizioni dell’autorità di vigilanza. Tuttavia, la regola di rilevabilità d’ufficio delle cause di nullità, fra cui rientra l’usura, impone comunque – in ragione del pubblico interesse che vi è connesso – di verificare il superamento della soglia pur in assenza di una domanda correttamente formulata dal ricorrente.

Le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il finanziamento, e che a questo risultano collegate, devono essere conteggiate ai fini del calcolo del TEGM, vigendo tra l’altro una presunzione di collegamento per l’ipotesi in cui la polizza sia stata stipulata contestualmente al finanziamento.

Il superamento del tasso soglia nella fase genetica del rapporto contrattuale comporta, ai sensi del combinato disposto degli art. 1815, 2 c.c. e 644 c.p., la nullità non solo degli interessi propriamente intesi e contenuti nella clausola ma anche di tutti gli oneri e le spese introdotte nel TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che pertanto devono essere restituiti al mutuatario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


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