Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29431 - pubb. 05/07/2023

Misure protettive ed esercizio passivo di eccezioni difensive

Tribunale Napoli, 27 Ottobre 2022. Est. De Gennaro.


Strumenti di regolazione della crisi - Misure protettive - Esercizio passivo di eccezioni difensive



La norma di cui all'art. 54 CCI va letta unitamente alla disposizione di cui all’art. 94 bis, comma 2, CCI secondo cui i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell’art. 54, comma 2, non possono unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticipare la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale.


Si tratta di una preclusione ex lege imposta ai creditori che risponde ai principi sottesi alle disposizioni ex art. 40 e 41 CCI e di cui agli artt. 7, 4 e 5 delle Direttiva UE 2019/1023 (cd. Direttiva Insolvency). In questa disposizione, il beneficio accordato all’imprenditore è particolarmente significativo in quanto si impedisce ai creditori non solo l’esercizio attivo di azioni volte a realizzare il proprio credito ma si impedisce loro anche l’esercizio passivo di eccezioni difensive con le quali rifiutarsi di effettuare prestazioni a favore dell’imprenditore quando costui è stato già inadempiente alle sue, con preclusione della autotutela contrattuale in relazione ai contratti essenziali (quelli relativi alle prestazioni di beni e servizi strategici per l’impresa), secondo la definizione che ne dà la direttiva (da essa “intesi come i contratti pendenti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione comporterebbe la paralisi dell’attività del debitore”). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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