Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31184 - pubb. 09/05/2024

La domanda di concessione del termine di cui all’art 44 comma 1 lett a) CCI comporta la conclusione della composizione negoziata

Tribunale Parma, 23 Gennaio 2024. Pres. Vittoria. Est. Vernizzi.


Composizione negoziata della crisi d'impresa - Domanda di concessione del termine di cui all’art 44 comma 1 lett a) CCI - Conclusione della composizione negoziata



L’art 23 CCI, al comma 1, prevede che, quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono concludere uno degli accordi ivi previsti e. al comma 2 prevede che “Se all'esito delle trattative, non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1”, l’imprenditore può, in alternativa (lett. d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal codice.


Sulla scorta delle norme citate, è pertanto possibile concludere che il deposito della domanda di concessione del termine di cui all’art 44 comma 1 lett a) CCI costituisca implicita rinuncia alla composizione negoziata o comunque risulti incompatibile con la prosecuzione di quest’ultima: nell’ottica della CNC, l’individuazione di uno degli strumenti funzionali al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario da parte dell’imprenditore in precedenza ammesso all’istituto, costituisce momento conclusivo della fase di trattativa e postula necessariamente l’intervenuta conclusione delle attività di negoziazione medio tempore poste in essere. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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